36. Ma se è risaputo che il bue aveva l’abitudine di ferire con le corna, e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come risarcimento un bue vivo al posto di quello morto e quest’ultimo sarà suo».
37. «Se uno ruba un bue o un montone e poi li scanna o li vende, è obbligato a risarcire il bue con cinque capi di bovini, e il montone con cinque capi di bestiame piccolo».