10. E niuno strano non mangi delle cose sacre; il forestiere del sacerdote, nè il suo mercenario, non mangino delle cose sacre.
11. Ma, quando il sacerdote avrà comperata una persona co’ suoi danari, essa ne potrà mangiare; parimente il servo natogli in casa; costoro potranno mangiare del cibo di esso.
12. E la figliuola del sacerdote, se è maritata a uno strano, non mangi dell’offerta delle cose sacre.
13. Ma, se la figliuola del sacerdote è vedova, o ripudiata, senza aver figliuoli, e torna a stare in casa di suo padre, come nella sua fanciullezza; ella potrà mangiar delle vivande di suo padre; ma niuno straniere ne mangi.
14. E se pure alcuno mangia alcuna cosa sacra per errore, sopraggiungavi il quinto, e dialo al sacerdote, insieme con la cosa sacra.